Da gennaio 2012 verrà introdotta l’imposta municipale propria (Imp) fino al 2014, poi dal 2015 ci sarà la vera e propria Imposta municipale unica (Imu) sui possessori d’immobili compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze. Per abitazione principale s’intende l’immobile, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle indicate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dei fabbricati. Esso si determina moltiplicando il valore della rendita al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 5%, per i seguenti moltiplicatori:
• 160 per le abitazioni classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
• 60 immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
• 55 negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per quanto concerne il valore dei terreni agricoli esso è determinato applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120.
L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76% e può essere aumentata o diminuita dai comuni fino allo 0,3%.
L’aliquota per l’abitazione principale è dello 0,4% e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino allo 0,2%.
Sull’immobile strumentale d’impresa l’aliquota può essere poi ridotta dai Comuni fino allo 0,4% se posseduto da soggetti passivi Ires o se è dato in locazione. La nuova imposta municipale propria (Imp) prevede l’introduzione di una detrazione per la prima casa di 200 euro per il momento. In base ad un nuovo emendamento, ancora in fase di approvazione, si prevede un ampliamento della detrazione fino ad un massimo di 400 euro (per ogni figlio convivente sotto i 26 anni sarà possibile aggiungere 50 euro alla franchigia di esenzione fissata a 200 euro). Questa detrazione verrà compensata dall’introduzione dell’Imu anche per gli immobili all’estero (0,76% del valore degli immobili).
Nel caso in cui l’abitazione è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita tra gli stessi in base all’effettiva destinazione dell’immobile.
Il versamento dell’imposta a differenza di quanto previsto per l’Ici potrà essere effettuato in 4 rate anziché due (marzo, giugno, settembre e dicembre).
Inoltre, la nuova Imu (imposta comunale unica) a partire dal 2014 dovrebbe conglobare anche la Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e la Tia (tassa igiene ambientale).Entrambe hanno lo stesso scopo ossia coprire i costi derivanti dalla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.
Di seguito le formule per determinare i versamenti:
- Formula per la determinazione dell’imponibile I.C.I dei fabbricati appartenenti alle categorie:A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1
RENDITA CATASTALE + 5% X 100 = IMPONIBILE
- Formula per la determinazione dell’imponibile I.C.I dei fabbricati appartenenti alle categorie: gruppo B
RENDITA CATASTALE + 5% X 140 = IMPONIBILE
- Formula per la determinazione dell’imponibile I.C.I dei fabbricati appartenenti alle categorie: D e A/10
RENDITA CATASTALE + 5% X 50 = IMPONIBILE
- Formula per la determinazione dell’imponibile I.C.I dei fabbricati appartenenti alla categoria: C/1
RENDITA CATASTALE + 5% X 34 = IMPONIBILE
- Formula per la determinazione dell’imponibile I.C.I dei terreni agricoli
REDDITO DOMINICALE + 25% X 75 = IMPONIBILE
Per le aree fabbricabili l’imponibile si determina seguendo le indicazioni riportate nella perizia di stima approvata annualmente dal Consiglio Comunale. Dopo aver calcolato l’imponibile si procede alla determinazione dell’imposta.
- Formula generica per il calcolo dell’I.C.I.
IMPONIBILE X ALIQUOTA/1000 = IMPOSTA ANNUA
- Formula per il calcolo dell’I.C.I. solo per abitazione principale appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9
IMPONIBILE X ALIQUOTA/1000 – DETRAZIONE = IMPOSTA ANNUA PER ABITAZIONE PRINCIPALE.
You are here : Mutui Blog » Casa » L’Imu, Imposta municipale unica, come calcolarla
Leave a Reply
Blogroll
Archivi